ACCESSO DOCUMENTALE
Il diritto di accesso documentale, disciplinato dalla Legge 241/90 e successive modifiche, consente di prendere visione di un determinato atto o documento amministrativo e di ottenerne copia, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. È esercitato da chiunque abbia un "interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
L'istanza può essere presentata a mano, inviata a mezzo posta o per modalità telematica ad uno dei seguenti indirizzi:
Tribunale di Sorveglianza di Trieste – Via Guido Zanetti n. 2 – 34133 TRIESTE;
p.e.c.: prot.tribsorv.trieste@giustiziacert.it
posta elettronica ordinaria: prot.tribsorv.trieste@giustizia.it
preferibilmente utilizzando il modulo allegato a seguire.
Entro trenta giorni dal deposito o dalla ricezione della richiesta il Responsabile del procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti e valutazioni, adotta un provvedimento di accoglimento, differimento o diniego e lo comunica all'interessato.
Si informa che avverso la decisione di non accoglimento, differimento o diniego, ovvero decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza completa di ogni suo elemento, il richiedente può presentare, nell'ulteriore termine di trenta giorni, ricorso o richiesta di riesame alla Commissione per l'accesso nei casi di cui all'art. 27 della Legge n. 241/90, oppure ricorso al TAR.