RICHIESTA DI COPIE FOTOSTATICHE
Normativa di riferimento
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia;
D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 - G.U. n. 184 del 3 agosto 2021;
tariffe in vigore dal 18 agosto 2021.
RICHIESTA DI COPIE FOTOSTATICHE
Normativa di riferimento
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia;
D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 - G.U. n. 184 del 3 agosto 2021;
tariffe in vigore dal 18 agosto 2021.
RIABILITAZIONE
La riabilitazione può essere chiesta dopo che siano trascorsi tre anni (otto per i recidivi; dieci per i delinquenti abituali) dall’espiazione della pena.
La domanda, in carta semplice, deve essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza, e può essere presentata anche personalmente.
L’istanza deve contenere:
le generalità dell’interessato;
le sentenze e/o i decreti penali per cui si chiede la riabilitazione (se conosciuti, specificare numero, data, autorità giudiziaria che l’ha emessa, data di fine espiazione o estinzione della pena detentiva e della pena pecuniaria); o la dicitura “tutte le condanne presenti nel casellario giudiziale”.
È necessario, inoltre, documentare il risarcimento del danno – o l’impossibilità di provvedervi – e l’attività riparatoria:
allegando una dichiarazione autentica della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento, accompagnata da copia di un loro documento di identità;
allegando, nel caso non esistano o non si trovino le parti offese, la documentazione dei tentativi effettuati per rintracciarle, proponendo al Tribunale di Sorveglianza un’attività riparatoria (es. versamenti in favore di associazioni che curano gli interessi di vittime di reati analoghi a quello commesso), e chiedendo l’autorizzazione a compierla;
allegando documentazione comprovante le disagiate condizioni personali ed economiche che impediscono, anche parzialmente, il risarcimento o l’attività riparatoria (es. modello Cud, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, etc.).
Per velocizzare la procedura è utile:
allegare copia delle sentenze e/o decreti penali per cui si chiede la riabilitazione;
verificare di non avere procedimenti giudiziari in corso (carichi pendenti) o altre condanne, oltre a quelle per cui si chiede la riabilitazione;
documentare il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, nonché delle pene pecuniarie, allegando le ricevute di pagamento.
La decisione sulla riabilitazione è presa dal Tribunale di sorveglianza in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.
Normativa di riferimento
artt. 178 ss. c.p.;
art. 683 c.p.p.
RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA
Normativa di riferimento
art. 660, comma 3, c.p.p.;
art. 133ter c.p.;
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia;
art. 105, legge 10 ottobre 1986, n. 663, Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, c.d. legge Gozzini.
La domanda, in carta semplice, deve essere rivolta all’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza, e può essere presentata anche personalmente.
L'istante deve necessariamente produrre: 1) istanza con allegata copia carta d'identità e c.f.; 2) cartella esattoriale ricevuta completa per ogni voce di rateizzazione; 3) dichiarazione dei redditi e/o modello Isee; 4) Titolo esecutivo;
REMISSIONE DEL DEBITO
Normativa di riferimento
art. 6, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico in materia di spese di giustizia;
art. 106, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario.
La domanda, in carta semplice, deve essere rivolta all’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza, e può essere presentata anche personalmente.
L'istante deve necessariamente produrre: 1) istanza con allegata copia carta d'identità e c.f.; 2) cartella esattoriale ricevuta completa per ogni voce di remissione; 3) dichiarazione dei redditi e/o modello Isee;